Il congedo di paternità

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Oggi affrontiamo un tasto – a mio avviso – molto dolente. In Italia la disciplina sui congedi per i lavoratori padri è vergognosa e ancor più vergognoso è l’approccio che hanno molte aziende nei confronti dei papà che richiedono di far valere i propri diritti.

Comunque, lasciando da parte i pareri personali, vediamo quali sono i congedi di cui può usufruire il padre dipendente:

  • Astensione: alla nascita del figlio, il papà ha l’obbligo di astenersi per un giorno; non è obbligatorio prendere questo giorno al momento della nascita, ma entro i 5 mesi di vita del bambino. Lo stipendio è al 100%. Se lo desidera, il padre ha diritto ad altri due giorni, sempre nei primi 5 mesi del bambino. L’astensione del padre non si somma a quella della madre, che per i due giorni in questione deve essere al lavoro. Anche in questo caso la retribuzione è al 100%.
  • Congedo di paternità: viene concesso in particolari situazioni in cui il padre deve supplire alla mancanza della madre: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della mamma o affidamento esclusivo al padre. Il congedo di paternità ha durata e trattamento pari all’astensione obbligatoria prevista per le donne.

I periodi di congedo parentale sono usufruibili da entrambi i genitori. Per approfondimenti, leggete l’articolo sui congedi parentali.

Il padre può richiedere i riposi per allattamento a patto che la madre lavoratrice dipendente non si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa e non sia in pausa dal lavoro (es. riposo giornaliero per part-time verticale, aspettativa…).

 

Le domande devono essere inoltrate all’INPS tramite le stesse modalità della madre.

 

Se avete dei dubbi, consultate la pagina INPS dedicata.

 

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