Maternità facoltativa per lavoratrici dipendenti

Maternità facoltativa per lavoratrici dipendenti
Credits: contrapart

Continua il nostro viaggio attraverso i congedi di maternità per le lavoratrici dipendenti. Dopo aver visto le norme per la maternità obbligatoria, ci occupiamo oggi della cosiddetta “facoltativa”, quel congedo parentale che viene concesso su richiesta al termine dei 5 mesi previsti per tutte le mamme.

Maternità facoltativa o congedo parentale

Quando:

Entro gli 8 anni di vita del bambino, la mamma e il papà possono usufruire di questa astensione dal lavoro, con le seguenti modalità:

  • un periodo massimo di 6 mesi alla madre – anche presi a periodi più brevi;
  • un periodo massimo di 6 mesi al padre – che diventano 7 se si astiene dal lavoro per 3 mesi consecutivi.

Il congedo parentale può essere goduto dal padre anche in contemporanea alla madre e anche se la madre non lavora.

L’astensione facoltativa è frazionabile e, concordata la modalità con il datore di lavoro, può anche essere goduta a singola giornata. Se la giornata scelta è venerdì o lunedì, vengono contate come giornate di astensione anche il sabato e la domenica qualora non lavorative.

 

A chi spetta:

Ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti. Il genitore solo ha diritto a un periodo maggiore di astensione facoltativa (10 mesi). Per i genitori adottivi o affidatari il congedo parentale ha le medesime regole di quello concesso ai genitori naturali. In questo caso, l’astensione deve avvenire entro i primi 8 anni di vita del bambino all’interno della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino stesso.

A differenza dell’astensione obbligatoria, il congedo parentale non spetta a chi sia disoccupato o sospeso, ai lavoratori domestici e a domicilio. Se il lavoro cessa durante il periodo di congedo parentale, anche il diritto alla facoltativa viene meno.

 

A quanto ammonta lo stipendio:

Entro il 3° anno di vita del bambino, spetta ai lavoratori dipendenti il 30% dello stipendio mensile, per un periodo massimo di 6 mesi tra madre e padre. Oltre i 6 mesi totali e oltre i 3 anni d’età (da 3 anni e 1 mese), il congedo parentale non è retribuito – a parte alcuni casi particolari di reddito basso stabiliti dall’INPS.

Per i genitori adottivi, entro il 3° anno dall’ingresso del bambino in famiglia è previsto il trattamento del 30% dello stipendio.

 

Come richiedere il congedo parentale:

E’ necessario presentare all’INPS e al datore di lavoro la domanda prima dell’inizio del congedo. Se la domanda è presentata in ritardo, l’INPS non paga i giorni precedenti alla presentazione della domanda.

La domanda va presentata attraverso il portale INPS, a cui si accede con il PIN.

ATTENZIONE: alcuni datori di lavoro, in particolare le aziende di grandi dimensioni, richiedono che la domanda sia presentata almeno un mese prima dell’inizio del periodo di astensione. Leggete con attenzione i regolamenti aziendali.

 

0
(Visited 62 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.